A. Una persona è colpevole di condotta disordinata se, con l’intento di causare disturbo, fastidio o allarme pubblico, o creando incautamente un rischio in tal senso, egli:
1. In qualsiasi strada, autostrada o edificio pubblico, o mentre in o su un mezzo di trasporto pubblico, o mentre in un luogo pubblico si impegna in un comportamento che ha una tendenza diretta a causare atti di violenza da parte della persona o delle persone a cui, individualmente, tale comportamento è diretto;
2. Volontariamente o in stato di ebbrezza, volontariamente o meno, e sia che tale ebbrezza derivi dall’autosomministrazione di alcool o altra droga di qualsiasi natura, interrompe qualsiasi funerale, servizio commemorativo, o riunione dell’organo di governo di qualsiasi suddivisione politica di questo Commonwealth o di una divisione o agenzia dello stesso, o di qualsiasi scuola, società letteraria o luogo di culto religioso, se l’interruzione (i) impedisce o interferisce con l’ordinato svolgimento del funerale, servizio commemorativo o riunione o (ii) ha una tendenza diretta a causare atti di violenza da parte della persona o delle persone a cui, individualmente, l’interruzione è diretta; o
3. Volontariamente o in stato di ebbrezza, sia volontariamente o meno, e se tale intossicazione deriva da auto-somministrato alcool o altra droga di qualsiasi natura, interrompe il funzionamento di qualsiasi scuola o qualsiasi attività condotta o sponsorizzata da qualsiasi scuola, se il disturbo (i) impedisce o interferisce con l’ordinato svolgimento del funzionamento o attività o (ii) ha una tendenza diretta a causare atti di violenza da parte della persona o persone a cui, individualmente, il disturbo è diretto.
B. La condotta vietata ai sensi della sottosezione A non deve essere considerata come comprendente l’enunciazione o l’esibizione di qualsiasi parola o includere una condotta altrimenti resa punibile ai sensi del presente titolo.
C. La persona responsabile di qualsiasi edificio, luogo, trasporto, riunione, operazione o attività può espellere qualsiasi persona che violi qualsiasi disposizione di questa sezione, con l’aiuto, se necessario, di qualsiasi persona che possa essere chiamata a tale scopo.
D. Le disposizioni della presente sezione non si applica a qualsiasi studente della scuola elementare o secondaria se la condotta disordinata si è verificato sulla proprietà di qualsiasi scuola elementare o secondaria, su uno scuolabus come definito nel § 46.2-100, o in qualsiasi attività condotta o sponsorizzata da qualsiasi scuola elementare o secondaria.
E. Gli organi di governo di contee, città e paesi sono autorizzati ad adottare ordinanze che vietano e puniscono gli atti e i comportamenti vietati da questa sezione, a condizione che la pena stabilita non superi quella prevista per un reato di classe 1. Una persona che viola qualsiasi disposizione di questa sezione è colpevole di un reato di Classe 1.